DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Denominazione e natura
È costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del C.C. l’Associazione Climatologica e Meteorologica Aquilana senza scopo di lucro denominata “MeteoAQuilano”, con acronimo “MAQ”
MAQ possiede un proprio logo, individuato dal consiglio direttivo, di cui mantiene tutti i diritti d’autore e intellettuali.
MAQ è un’associazione senza scopo di lucro, indipendente, aconfessionale e apartitica che persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale mediante lo studio e la divulgazione dei fenomeni meteorologici e climatologici in genere che interessano la provincia di L’Aquila, la regione Abruzzo e le adiacenti zone e dei loro effetti per le popolazioni e gli ecosistemi locali, la tutela e la valorizzazione della natura e dell’ambiente in relazione ai fenomeni di cui sopra.
Art. 2 - Durata
La durata di MAQ è a tempo indeterminato, salvo scioglimento deliberato dal Consiglio Direttivo e salvo scioglimento per uno dei motivi imposti dalla legge o dal presente statuto.
Art. 3 – Sede
MAQ ha sede in Via Marsicana n.121, 67100, Civita di Bagno - L’Aquila (AQ).
MAQ può organizzarsi sul territorio della provincia di L’Aquila, della regione Abruzzo e delle adiacenti zone (come individuato al precedente punto 1) istituendo una sede operativa o sezioni locali, il cui funzionamento è disciplinato da apposito regolamento.
Art. 4 - Scioglimento
Oltre che nelle altre ipotesi previste dalla legge, MAQ si scioglie quando sia divenuto impossibile il raggiungimento dei fini per i quali è stata costituita. In caso di scioglimento, cessazione od estinzione di MAQ, l’assemblea dei soci delibererà la devoluzione dei beni residuali, dopo l’esaurimento della liquidazione, a favore di Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.) o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
FINALITÀ
Art. 5 - Oggetto
L’oggetto dell’attività di MAQ è costituito dai fenomeni, dagli eventi, dalle caratteristiche dalle previsioni e dai processi meteorologici, climatologici, idrologici, glaciologici e dell’ambiente in genere che interessano il territorio della provincia di L’Aquila, della regione Abruzzo e delle adiacenti zone (come individuato al precedente punto 1) e le aree adiacenti, con particolare riguardo alle realtà microclimatologiche e topoclimatologiche su scala locale.
Art. 6 – Scopi
Scopi di MAQ, perseguibili anche e soprattutto con il supporto di mezzi informatici e di internet, sono:
- l’osservazione ed il rilevamento con apposita strumentazione, dei fenomeni oggetto dell’attività;
- la previsione e lo studio di tali fenomeni, al fine di comprenderne la genesi, l’instaurarsi, l’evolversi e il dissiparsi;
- lo studio del clima in oggetto e dei suoi mutamenti;
- lo studio degli effetti dei fenomeni oggetto dell’attività sulla vita delle popolazioni e sugli ecosistemi naturali e antropizzati della provincia dell’Aquila e delle aree adiacenti;
- la divulgazione delle conoscenze e delle informazioni e la promozione di attività educative e formative sull’oggetto dell’attività.
Art. 7 - Attività
Per raggiungere i propri scopi, MAQ, avvalendosi anche del proprio spazio web (www.meteoaquilano.it) e del proprio luogo di incontro e di discussione virtuale (forum):
- promuove, favorisce, sviluppa e organizza misure e osservazioni di qualsiasi natura sul proprio oggetto, incluse campagne osservative;
- raccoglie, elabora, archivia, divulga e pubblica dati, misure e osservazioni di qualsiasi natura sul proprio oggetto;
- promuove, favorisce, sviluppa, esegue e pubblica gli studi e i progetti relativi ai propri scopi;
- promuove, favorisce, organizza e conduce incontri, seminari, conferenze, convegni, dibattiti, corsi elezioni ed altre attività educative e formative inerenti il proprio oggetto;
- pone in essere altre iniziative volte a richiamare l’interesse della pubblica opinione regionale sull’oggetto della propria attività;
- promuove e organizza attività educative e di formazione inerenti il proprio oggetto, inclusi viaggi ed escursioni di studio e campi di lavoro a scopo ricreativo, didattico e di ricerca, rivolte al tempo libero dei propri soci;
- promuove, sviluppa e stabilisce collaborazioni con altri enti o organizzazioni pubbliche o private aventi finalità simili o complementari con le proprie;
- aderisce ad altri organismi pubblici o privati che si prefiggano i medesimi scopi o finalità affini o complementari, comunque non contrastanti con le proprie, in diversi ambiti d’intervento. MAQ non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle a esse strettamente connesse, o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
SOCI
Art. 8 – Soci: ammissione, tessera
Possono essere soci di MAQ le persone fisiche e giuridiche che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari e sostenitori).
Possono essere soci di MAQ le persone fisiche o giuridiche che dimostrino un serio interesse per le finalità di MAQ, non abbiano scopi di propaganda politica, partitica, confessionale o altro, non abbiano riportato condanne penali o amministrative gravi.
L’adesione ed il sostegno a MAQ avviene mediante il pagamento integrale della quota annua minima associativa, nel rispetto degli importi e delle modalità fissati dal consiglio direttivo. L’adesione non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
L’iscrizione non comporta per il socio obblighi di finanziamento o di esborso ne la possibilità di voto per le strette finalità gestite dal solo consiglio direttivo.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte. Il versamento della quota annuale non è in qualsiasi modo rivalutabile. Ad ogni socio verrà consegnata la tessera sociale, nella quale saranno riportate la denominazione e il logo di MAQ.
Art. 9 – Soci: categorie
I soci di MAQ possono essere soci fondatori, ordinari, sostenitori o onorari.
Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo di MAQ.
Sono soci ordinari tutti coloro che, fattane richiesta, saranno ammessi alla qualifica di socio secondo le regole stabilite dal presente statuto, versando la quota associativa stabilita.
I soci sostenitori sono quelli che versano annualmente un importo a titolo di quota associativa almeno doppio rispetto all’ordinario.
Il consiglio direttivo ed il Presidente, consegnano ai soggetti che si siano distinti nel perseguimento delle finalità di MAQ o in attività attinenti, la qualifica di socio onorario.
Art. 10 – Soci: diritti
Tutti i soci hanno diritto a partecipare effettivamente alla vita di MAQ e, in particolare a:
-partecipare alle assemblee dei soci convocate dal consiglio direttivo;
-a fruire di tutte le attività e le iniziative sociali, secondo le modalità stabilite dal consiglio direttivo;
-ricevere le eventuali pubblicazioni di MAQ;
-inoltre i soci possono mantenere, conservare, ospitare e stoccare materiali ed attrezzature di proprietà di MAQ, aventi fini associativi, senza aver diritto a compensi o rimborsi, ovvero a titolo completamente gratuito, salvo diversi accordi scritti tra le parti.
Tutti i soci persone fisiche maggiorenni ovvero i soci che siano persone giuridiche hanno diritto di voto nell’assemblea:
-per l’approvazione di tutti gli atti di competenza dell’assemblea stessa;
-per le modifiche dello statuto e degli eventuali regolamenti;
Art. 11 – Soci: doveri
Ogni socio che entra a far parte di MAQ ne approva incondizionatamente lo statuto.
Tutti i soci sono tenuti ad osservare lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali.
La qualifica di socio è strettamente personale e non è cedibile a terzi.
Art. 12 – Soci: cessazione
La qualifica di socio si perde per morosità, per esclusione, per recesso, per dimissione, per decesso o per interdizione.
L’esclusione per morosità, applicabile ai soci non onorari, avviene per mancato versamento della quota associativa annuale entro il 31 marzo di ogni anno. In tal caso non occorre alcuna deliberazione da parte degli organi associativi L’esclusione è invece deliberata dal consiglio direttivo nei confronti del socio che danneggi materialmente o moralmente MAQ, con decisione motivata.
Il recesso è consentito a qualsiasi socio e in qualsiasi momento.
La dimissione può essere volontaria ma revocabile entro 5 giorni dalla richiesta.
L’interdizione si intende tale a seguito di sentenza da parte dell’autorità giudiziaria.
In caso di cessazione della qualifica di socio, lo stesso non ha diritto di ricevere alcun importo versato e/o compenso/rimborso/adempimento a qualsiasi titolo; deve altresì riconsegnare eventuali materiali ed attrezzature in suo possesso, di proprietà di MAQ stessa.
Art. 13 – Assemblea dei soci: composizione e convocazione
L’assemblea dei soci di MAQ è costituita da tutti i soci di MAQ
L’assemblea viene convocata dal presidente nei seguenti casi:
- su richiesta di almeno la metà dei soci, che specifichino l’ordine del giorno proposto;
- su richiesta di almeno la metà dei componenti del consiglio direttivo, che specifichino l’ordine del giorno proposto;
L’indizione avviene tramite avviso scritto sul sito di MAQ (www.meteoaquilano.it) e/o sulla casella di posta elettronica di ciascun socio, indicante:
- il luogo di svolgimento, nel territorio della provincia dell’Aquila;
- il giorno e l’ora, sia in prima che in seconda convocazione;
- la proposta di ordine del giorno;
L’avviso di indizione dell’assemblea deve essere spedito almeno sette giorni prima della data stabilita per l’assemblea stessa.
Art. 14 – Assemblea dei soci: svolgimento
All’assemblea di MAQ hanno diritto di partecipare tutti i soci.
Hanno diritto di voto i soli soci persone fisiche maggiorenni e i soci persone giuridiche in regola con il versamento della quota sociale annua.
L’assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione l’assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto presenti.
Ad ogni socio avente diritto spetta un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all’avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad un altro socio avente diritto di voto. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto al voto presenti;
l’espressione di astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
Per le delibere di modifica statutaria occorre il voto favorevole dei ¾ (tre quarti) dei soci aventi diritto al voto presenti. Per le deliberazioni di scioglimento di MAQ e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di tutti i soci aventi diritto al voto presenti.
L’assemblea è presieduta dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente oppure, in terza alternativa, da un consigliere delegato da uno dei due precedenti.
Il presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell’assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.
Il segretario redige seduta stante un verbale della seduta, approvato al termine della seduta stessa dall’assemblea e firmato da egli stesso e dal presidente.
Art. 15 – Assemblea dei soci: compiti e funzioni
E’ compito dell’assemblea dei soci:
- apportare eventuali modifiche allo statuto;
- approvare eventuali regolamenti.
ORGANI SOCIALI
Art. 16 - Organi sociali
Sono organi sociali di MAQ:
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- il vicepresidente;
- il segretario;
- il tesoriere;
- i consiglieri
L’elezione degli organi dell’associazione è in prima votazione svolta dai soli soci fondatori, ed in seguito per i rinnovi, dal solo consiglio direttivo, purchè i membri siano all'interno del consiglio stesso da almeno un anno;
Art. 17 – Consiglio direttivo: composizione
Il consiglio direttivo di MAQ è l’organo sovrano di MAQ stesso.
Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 membri ed un massimo di 11, eletti dai soci fondatori prima, e nominati per i nuovi membri, dal direttivo stesso tra persone fisiche maggiorenni.
I componenti del consiglio direttivo restano in carica per 3 anni e sono sempre rieleggibili. Possono nel tempo essere ammessi nuovi componenti che ne facciano richiesta esplicita, previa valutazione del direttivo stesso, oppure proposti da uno dei membri del direttivo e con l'approvazione della maggioranza.
I componenti del direttivo partecipano attivamente alle discussioni ed alle decisioni, ma acquisiscono il diritto di voto, soltanto dopo un anno consecutivo di permanenza all'interno del direttivo stesso, per poter loro consentire di maturare la necessaria esperienza e di capire a fondo le idee, i presupposti ed i fini di MAQ.
Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei consiglieri, l’intero consiglio direttivo si intende decaduto e occorre dar luogo alla sua integrale rielezione.
In caso di dimissioni di uno dei membri del consiglio direttivo, le stesse possono essere ritirate entro 5 giorni, dopodiché diventano definitive ed esecutive. Se a dimettersi è una delle cariche principali quali Presidente, vicepresidente o consigliere, gli stessi vanno sostituiti mediante l'elezione di uno degli altri componenti del direttivo, restando in carica fino alla fine del mandato in corso.
Art. 18 – Consiglio direttivo: convocazione
Il consiglio direttivo viene convocato dal presidente almeno una volta l’anno, per la predisposizione degli atti assembleari, ovvero ogni qualvolta egli lo ritenga necessario, ovvero su richiesta motivata di almeno metà dei suoi componenti.
L’avviso di convocazione, recante il luogo, la data e l’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare, deve essere comunicato a ciascun consigliere almeno sette giorni prima della data fissata.
Tale adempimento è sostenibile da ogni membro del consiglio direttivo.
Il consiglio direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, purché siano stati informati della sua convocazione tutti i consiglieri, e che almeno la metà degli stessi sia presente; al contrario di ciò, il Consiglio Direttivo risulta invalido.
Art. 19 – Consiglio direttivo: funzionamento
Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente, oppure in terza alternativa, da un altro componente delegato da uno dei due precedenti.
Le deliberazioni del consiglio direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.
Ad ogni membro del direttivo, avente diritto, spetta un voto, esercitabile anche mediante delega che può essere conferita solamente ad un altro membro del direttivo avente diritto di voto, prima dell'inizio del Consiglio Direttivo. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega.
E' consentita l'astensione di voto. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.
Dalla nomina a membro del consiglio direttivo non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni d’ufficio (esclusi i costi per i trasporti necessari per recarsi alle sedute del consiglio stesso).
Art. 20 – Consiglio direttivo: compiti e funzioni
Il consiglio direttivo provvede:
- ad eleggere all’interno dei propri membri il presidente, il vicepresidente, il segretario, il tesoriere ed i consiglieri e provvedere all’eventuale sostituzione degli stessi con altri membri del consiglio direttivo;
- ad ammettere nuovi membri nel consiglio direttivo stesso, con la carica di consigliere;
- alla predisposizione del programma annuale o di periodo;
- all’adozione di tutti gli atti necessari o opportuni per lo svolgimento dei programmi, iniziative previste o comunque contemplate dal programma stesso e previste dallo statuto;
- a determinare l’ammontare delle quote associative annuali ordinaria e di sostenitore;
- alla gestione completa ed autonoma dello spazio web (sito internet e forum) di proprietà di MAQ, decidendo a tal proposito l’assegnazione di eventuali cariche virtuali (cd: “Membro dello Staff di MAQ”) a persone fisiche o giuridiche che possono anche non rivestire la qualifica di socio o consigliere;
- a deliberare sull’impiego delle entrate, sull’acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili,
- l’accettazione di eredità, legati o donazioni (previe le necessarie autorizzazioni di legge);
- a nominare fra i propri membri o fra gli altri soci eventuali comitati promotori di iniziative sociali;
- a reperire, oltre alle quote sociali, ulteriori fondi per lo svolgimento delle attività e il raggiungimento degli scopi sociali;
- a predisporre eventuali regolamenti;
- in caso di gravi comportamenti può promuovere azioni di contrasto verso comportamenti non consoni o lesivi dell'attività associativa sia da parte di componenti del direttivo, di soci o di terze parti, da sottoporre poi al voto dell'intero direttivo;
- all’esclusione del socio che danneggi moralmente o materialmente MAQ.
Il consiglio direttivo può delegare una o più delle sue funzioni al presidente.
Art. 21 – Presidente e Vicepresidente
Il presidente, eletto dal consiglio direttivo all’interno dei propri membri, è il legale rappresentante di MAQ di fronte a terzi e in giudizio, fermo restando le responsabilità individuali dei soci.
Il vicepresidente è anch’esso eletto dal consiglio direttivo all’interno dei propri membri e, in mancanza del presidente, ne svolge le funzioni. Presidente e/o Vicepresidente possono delegare occasionalmente la rappresentanza di MAQ di fronte a terzi ad un altro componente del direttivo.
Al presidente compete la firma sociale. Le cariche di Presidente e di Vicepresidente non danno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni d’ufficio.
I mandati di presidente e vicepresidente coincidono con quello del consiglio direttivo. Presidente e Vicepresidente sono rieleggibili.
Il Presidente:
- convoca e presiede l’assemblea dei soci e il consiglio direttivo;
- cura la predisposizione delle bozze di programma annuale;
- provvede all’organizzazione e alla realizzazione delle attività sociali, sulla base del programma annuale e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- cura e provvede all’attuazione delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- verifica e controlla il buon andamento amministrativo di MAQ e provvede a quanto necessario per assicurarne la continuità amministrativa;
- verifica l’osservanza dello statuto e di eventuali regolamenti e ne promuove la riforma, ove se ne presenti la necessità;
- in caso di necessità e urgenza, adotta atti di competenza del consiglio direttivo, ma in tal caso deve contestualmente convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato;
- in caso di gravi comportamenti può promuovere azioni di contrasto verso comportamenti non consoni o lesivi dell'attività associativa sia da parte di componenti del direttivo, di soci o di terze parti, da sottoporre poi al voto dell'intero direttivo.
In caso di assenza o impedimento del presidente le sue funzioni o i suoi compiti, come detto, vengono svolti dal vicepresidente, che ha l’obbligo, qualora l’assenza o l’impedimento permangano, di convocare quanto prima il consiglio direttivo, per l’elezione di un nuovo presidente, che dura in carica fino al termine del mandato del consiglio direttivo.
In caso di dimissioni o impedimento permanente del vicepresidente, il presidente ha l’obbligo di convocare quanto prima il consiglio direttivo, per l’elezione di un nuovo vicepresidente, che dura in carica fino al termine del mandato del consiglio direttivo.
Art. 22 – Segretario
Il Segretario, cura l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.
Il Segretario:
- da esecuzione a tutte le deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo;
- redige, sottoscrive e custodisce i verbali delle riunioni assembleari e del Consiglio Direttivo;
- cura la corrispondenza dell’associazione;
- gestisce i contatti diretti con altri organi e, su mandato del presidente e/o del consiglio direttivo, allaccia rapporti collaborativi con altri soggetti, siano essi persone fisiche o persone giuridiche;
Art. 23 – Tesoriere
Il tesoriere, eletto dal consiglio direttivo all’interno dei propri membri, cura ed amministra gli aspetti economici, patrimoniali e finanziari di MAQ.
Il Tesoriere:
- movimenta i conti bancari e postali e i depositi di valori di qualsiasi tipo di MAQ;
- cura la gestione del patrimonio e provvede direttamente o tramite affidamento a studio professionale esterno alla tenuta della contabilità, effettuando le relative verifiche.
In caso di dimissioni o impedimento permanente del tesoriere, il presidente ha l’obbligo di convocare quanto prima il consiglio direttivo, per l’elezione di un nuovo tesoriere, che dura in carica fino al termine del mandato del consiglio direttivo.
Art. 24 – Consiglieri
I consiglieri, eletti dal consiglio direttivo all’interno dei propri membri svolgono un compito di supporto logistico e amministrativo dell’associazione e delle sue attività.
PATRIMONIO ED ENTRATE
Art. 25 – Patrimonio
Il patrimonio di MAQ è costituito:
-da tutti i beni mobili e dai valori di qualsiasi specie che a qualsiasi titolo pervengano a MAQ;
-dagli avanzi netti di gestione, destinati alle finalità istituzionali;
-da fondi di riserva ordinaria e straordinaria;
-dalle somme ricevute a seguito di donazioni;
-dalle somme accantonate per scopi diversi da quelli dei fondi precedenti, fino a quando non siano state erogate.
Art. 26 – Esercizio sociale
L’esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare.
E' compito del tesoriere e del direttivo in genere, effettuare un bilancio delle entrate e delle uscite almeno una volta l'anno.
Art. 27 – Entrate
Costituiscono fonte di entrate per MAQ
- i versamenti dei soci a titolo di quota d’iscrizione annuale;
- altri versamenti o liberalità dei soci;
- sovvenzioni, finanziamenti e contributi regionali, statali, europei o comunque di organismi pubblici nazionali o internazionali;
- sovvenzioni e finanziamenti di aziende, fondazioni, altre associazioni, o comunque di altri privati singoli o organismi privati;
- interessi attivi ed eventuali rendite patrimoniali o finanziarie;
- donazioni e lasciti testamentari;
- proventi derivanti dall’esercizio delle attività sociali.
Art. 28 – Avanzi di gestione
MAQ non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita di MAQ stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima struttura.
MAQ ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, fondi o beni ai soci e a coloro che a qualsiasi titolo operino in MAQ o ne facciano parte.
Art. 29 – Clausola compromissoria
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell’esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedure, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo la risoluzione della controversia sarà deferita al giudizio di un collegio arbitrale, da nominarsi tramite la Camera Arbitrale di Vicenza, con le modalità di cui al procedimento arbitrale disciplinato da Statuto e Regolamento della Camera Arbitrale, approvati con delibera di Giunta n. 288 del 22/06/2004 e delibera del Consiglio n. 9 del 27/06/2006, ai sensi del Codice di Procedura Civile artt. 806 e segg., della L. n. 580/1993 (art. 2), del D. Lgs. 17/01/2003 n. 5 (diritto societario) e del D. Lgs. 02/03/2006.
Art. 30 – Rinvio al codice civile
Per quanto non previsto valgono le norme del Codice Civile in materia e le altre disposizioni di legge, per quanto applicabili.